SICUREZZA STRADALE
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Statuto dell’associazione di volontariato

“Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale”

 

Art. 1
(Denominazione e Simbolo)

 

 

E’ costituita l’associazione di volontariato “Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale” (di seguito definitiva Associazione) che ha sede in via Gorizia 49 a Reggio Emilia, ai sensi della legge nr.266 del 1991.

 

L’Associazione adotta come simbolo il manichino stilizzato in uso nei crash-test automobilistici, come da allegato nr.1, recante l’indicazione verticale “Reggio Emilia” e la dicitura orizzontale disposta su quattro livelli “Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale”.

 

 

Art. 2
(Apartiticità e scopi)

 

 

L'Associazione è apartitica, apolitica e non persegue scopi di lucro. Si prefigge i seguenti scopi:
- persegue con proprie proposte, con l'elaborazione di progetti, con l’analisi e con ogni altra utile iniziativa il fine della sicurezza stradale;

- per il più efficace perseguimento della finalità associative attiva sinergie con altre associazioni, sodalizi o comitati che perseguono scopi comuni;

- svolge azione di stimolo e di proposta verso gli organi centrali dell'Amministrazione dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti Pubblici (dicasteri competenti per le materie di sicurezza stradale) e si confronta con tutte le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato e con gli enti privati che si occupano di sicurezza stradale;

- si attiva attraverso gli organi di informazione per diffondere e condividere i principi di sicurezza stradale ed il coinvolgimento collettivo per la partecipazione alle iniziative;

- svolge attività di educazione e prevenzione stradale all’interno delle scuole, nei luoghi di ritrovo giovanile e in ogni altra sede dove è possibile avvicinare l’utenza della strada ed in particolare quella cosiddetta debole;

Gli scopi dell'associazione sono perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti e di quanti dichiariano di voler sostenere gli scopi associativi. Tali prestazioni dovranno essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

 

 

Art. 3
(Soci, eleggibilità e diritto di voto)

 

 

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel “libro soci”, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta ordinaria.

I soci sono obbligati a: osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dal Consiglio direttivo; mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti dell’Associazione e degli organi statutari; versare la quota associativa nei tempi e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei soci e deliberati dal Consiglio direttivo; prestare la propria opera nei confronti dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;

I soci hanno diritto a: partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; partecipare all’Assemblea dei soci con diritto di voto (se in regola con l’iscrizione e il versamento della quota associativa); accedere alle cariche statutarie secondo quanto stabilito dallo Statuto; prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo;

 

 

Art. 4
(Perdita della qualità di socio)

 

 

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o esclusione per demerito. In tutti questi casi il socio non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

Il socio è dimissionario quando dichiara per iscritto la propria volontà di non appartenenza.

Il socio è moroso quando, trascorsi 3 mesi dal 1° (primo) gennaio di ogni anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa.

Il socio è escluso per demerito quando compie atti contrari, con affermazioni, scritti o azioni, alle finalità statutarie o quando lede l’immagine, il prestigio e la funzionalità dell’’Associazione, dell’Assemblea, del Consiglio direttivo, del Presidente, dei soci iscritti.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria su proposta del Consiglio direttivo e, in ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica scritta la quale dovrà essere portata a conoscenza dell’Assemblea.

Contro il provvedimento di esclusione (che trova definizione in un atto del Consiglio direttivo) l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in maniera definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.

Il socio dimissionario o moroso può chiedere per iscritto di essere riammesso al Consiglio direttivo, che ne cura la successiva comunicazione all’Assemblea dei soci.

 

 

Art. 5
(Organi centrali dell'associazione)

 

 

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- L’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo; 

- Il Presidente;

 

Art. 6
(L'assemblea)

 

 

L'Assemblea è costituita dai soli soci aventi diritto di voto e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio direttivo. Essa è convocata dal Presidente e portata a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione scritta affissa nei locali della Sede ed a mezzo del sito ufficiale dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione dopo 60 (sessanta) minuti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni socio può portare fino a un massimo di nr.3 (tre) deleghe di soci aventi diritto al voto, purché risultino in regola con l'iscrizione.

Presiede l'assemblea il Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente e, in assenza anche di questi, una persona designata dall'Assemblea facente parte del Consiglio direttivo.

Le votazioni sono sempre palesi, salvo per le questioni personali per le quali è ammesso il voto segreto, e in caso di scrutinio il Presidente nomina da 2 (due) a 4 (quattro) scrutatori a seconda delle necessità. Le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo avvengono per scrutinio segreto.

Il Presidente nomina, prima di ciascuna Assemblea ordinaria, un Segretario fra i componenti dell’Assemblea stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere demandate ad un componente del Consiglio direttivo scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

 

 

Art. 7
(Compiti e finalità dell'Assemblea)

 

 

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera quanto segue:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio e della quota sociale annuale;
- ogni altro argomento previsto dall'ordine del giorno e non riservato alla competenza esclusiva

  dell'Assemblea straordinaria;

- l’eventuale modifica dell’indirizzo della sede sociale e del logo previsti nell’art.1 del presente Statuto;

L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera quanto segue:
- le modifiche allo Statuto (fatta eccezione per l’art.1 come da precedente capoverso);

- l’esclusione dei soci èer demerito;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

 

 

 

Art. 8
(Consiglio direttivo)

 

 

Il Consiglio direttivo è costituito da almeno 3 (tre) soci aventi diritto di voto e fino ad un massimo di 7 (sette) secondo quanto proposto all’Assemblea, prima di ogni elezione, dal Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti: il Presidente e il Vice Presidente. I restanti componenti assumono la carica di Consiglieri.

I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il restante periodo, dai soci che durante lo scrutinio precedente hanno riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti. Se questi mancano, il Consiglio direttivo indice nuove elezioni fra i soci e gli eletti rimangono in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

I componenti del Consiglio direttivo possono farsi rappresentare per delega. Ogni componente del Consiglio direttivo può avere a suo carico una sola delega.

 

 

 

Art. 9
(Compiti del Consiglio direttivo)

 

 

Il Consiglio direttivo svolge i seguenti compiti:

- sovrintende all'andamento dell'Associazione;

- attiva le iniziative necessarie al perseguimento delle finalità sociali e ne traccia le linee guida;

- assume formali posizioni in merito ad eventi di rilievo che riguardano la sicurezza stradale e che

  abbiano notevole riflesso sulla pubblica opinione;

- convoca l’Assemblea e vi sottopone ogni decisione;

- gestisce il patrimonio dell’Associazione e successivamente ne presenta la rendicontazione  all’Assemblea per l’approvazione;

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Per ogni seduta viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e la seduta è valida solo se vi partecipano almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto.

La maggioranza dei voti in seno al Consiglio direttivo si esprime con le medesime modalità previste per l’Assemblea (art.7).

 

 

 

 

 

 

Art.10
(Il Presidente)

 

 

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione. Di concerto con il Vice Presidente adotta tutte le iniziative finalizzate all'attività ordinaria dell'Associazione; vigila sull'attività dell'associazione; promuove tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi sociali e concede o autorizza (a fronte della esibizione della documentazione) i rimborsi spese agli aventi diritto, effettuando le operazioni contabili necessarie per il sostentamento della vita fiscale e amministrativa dell’Associazione.

Il Presidente, inoltre, gestisce e compila il Libro soci e, anche per delega, i registri relativi alle assemblee, ai consigli direttivi ed ai bilanci.

In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ricopre le medesime funzioni e vanta in sua assenza gli stessi diritti e doveri.

 

Art. 11
(Rimborso spese)

 

 

Le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo, anche se ricoprono cariche statutarie, non sono retribuite in alcun modo.

Il Presidente provvede a rimborsare le spese sostenute dai componenti degli organi statutari o anche dai singoli soci, che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione ed esclusivamente per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione o per l’acquisto di beni e/o servizi utilizzate o da utilizzare nel corso delle iniziative associative.

Di ogni spesa è d’obbligo presentare e depositare relativa documentazione fiscale.

 

Art. 12
(Patrimonio e mezzi finanziari)

 

 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni, titoli e valori di proprietà qualora, nel corso delle attività, questi si abbiano a formare.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote associative; contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti sia pubblici che privati in genere; versamenti volontari degli associati e/o da persone e soggetti esterni; sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

 

Art. 13
(Bilanci)

 

 

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art.7.

  

 

Art. 14
(Modifiche allo Statuto)

 

 

Le modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo del Consiglio direttivo mediante sottoscrizione di almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con l’iscrizione, ovvero, proposte in seno al Consiglio direttivo da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Successivamente, se ottenuta la maggioranza in seno al Consiglio direttivo, le proposte di modifica devono essere approvate dall’Assemblea in seduta straordinaria  con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

 

 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 15
(Soci fondatori)

 

 

I soci fondatori, che non vi rinunciano, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo per il primo mandato triennale, stabilendo con apposita sottoscrizione nell’Atto costitutivo la carica di Presidente e di Vice Presidente.

 

  

Art. 16
(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione patrimonio)

 

 

Lo scioglimento dell’Associazione avviene per dichiarata impossibilità di perseguire i fini statutari o per il raggiungimento dello scopo sociale e deve essere decretata dall’unanimità dei componenti del Consiglio direttivo in prima seduta e da 2/3 (due terzi) dello stesso Consiglio direttivo in seconda seduta, trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla seduta precedente.

Analogamente, la decisione dovrà essere sottoposta all’Assemblea straordinaria che dovrà decidere con la sola maggioranza prevista dall’art.7 dello Statuto.

Eventuali beni mobili o immobili di proprietà dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale saranno devoluti ad enti o associazioni che si occupano del recupero fisico e/o psicologico delle persone vittime della strada, ivi comprese strutture di carattere medico-sanitario, ovvero, utilizzati per l’acquisto di strumentazioni per la cura medico-sanitaria delle persone rimaste lese in incidenti stradali e donate a strutture pubbliche o private di particolare rilievo sociale.

 

 

Art. 17
(Norma finale)

 

 

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi riguardanti la materia ed in particolare alla legge nr.266/91.

 

 

La presente modifica allo Statuto è stata effettuata in conformità con quanto previsto, a seguito convocazione dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria. A convalida della presente sottoscrivono l’atto statutario i seguenti componenti del Consiglio direttivo:

 

Sergio Alboni                    Matteo Iori

Mirco Baraldi                    Ermanno Mazzoni  (Vice Presidente)

Pierpaolo Comastri          Roberto Rocchi  (Presidente)        

Lazzaro Fontana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato nr.1 allo Statuto dell’Associazione

“Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale”

 

ALLEGATO 1

Il logo dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale è quello di seguito rappresentato:

 

 

Statuto

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