Statuto dell’associazione di
volontariato
“Osservatorio Provinciale
Sicurezza Stradale”
Art. 1
(Denominazione e Simbolo)
E’ costituita l’associazione di
volontariato “Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale” (di seguito
definitiva Associazione) che ha sede in via Gorizia 49 a Reggio Emilia, ai
sensi della legge nr.266 del 1991.
L’Associazione adotta come
simbolo il manichino stilizzato in uso nei crash-test automobilistici, come da
allegato nr.1, recante l’indicazione verticale “Reggio Emilia” e la dicitura
orizzontale disposta su quattro livelli “Osservatorio Provinciale Sicurezza
Stradale”.
Art. 2
(Apartiticità e scopi)
L'Associazione è apartitica, apolitica
e non persegue scopi di lucro. Si prefigge i seguenti scopi:
- persegue con proprie proposte, con l'elaborazione di progetti, con l’analisi
e con ogni altra utile iniziativa il fine della sicurezza stradale;
- per il più efficace perseguimento
della finalità associative attiva sinergie con altre associazioni, sodalizi o
comitati che perseguono scopi comuni;
- svolge azione di stimolo e di proposta verso gli
organi centrali dell'Amministrazione dell'Interno e delle Infrastrutture e
Trasporti Pubblici (dicasteri competenti per le materie di sicurezza stradale) e si confronta con tutte le
amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato e con gli enti privati
che si occupano di sicurezza stradale;
- si attiva attraverso gli organi di informazione
per diffondere e condividere i principi di sicurezza stradale ed il
coinvolgimento collettivo per la partecipazione alle iniziative;
- svolge attività di educazione e prevenzione stradale
all’interno delle scuole, nei luoghi di ritrovo giovanile e in ogni altra sede
dove è possibile avvicinare l’utenza della strada ed in particolare quella
cosiddetta debole;
Gli scopi dell'associazione sono
perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni
personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti e di quanti
dichiariano di voler sostenere gli scopi associativi. Tali prestazioni dovranno
essere fornite esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun fine di
lucro, anche indiretto.
Art. 3
(Soci, eleggibilità e diritto di voto)
L'ammissione a socio, deliberata
dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda
da parte degli interessati. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi
aderenti nel “libro soci”, dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea in seduta
ordinaria.
I soci sono obbligati a: osservare
il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dal
Consiglio direttivo; mantenere un comportamento corretto e leale nei confronti
dell’Associazione e degli organi statutari; versare la quota associativa nei
tempi e nei modi stabiliti dall’Assemblea dei soci e deliberati dal Consiglio
direttivo; prestare la propria opera nei confronti dell’Associazione in modo
personale, spontaneo e gratuito;
I soci hanno diritto a: partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione; partecipare all’Assemblea dei
soci con diritto di voto (se in regola con l’iscrizione e il versamento della
quota associativa); accedere alle cariche statutarie secondo quanto stabilito
dallo Statuto; prendere visione di tutti gli atti deliberativi e della
documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di
ottenerne copia previa richiesta scritta da presentare al Consiglio direttivo;
Art. 4
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde per
dimissioni, morosità o esclusione per demerito. In tutti questi casi il socio
non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.
Il socio è dimissionario quando dichiara
per iscritto la propria volontà di non appartenenza.
Il socio è moroso quando,
trascorsi 3 mesi dal 1° (primo) gennaio di ogni anno, non ha provveduto al
versamento della quota associativa.
Il socio è escluso per demerito
quando compie atti contrari, con affermazioni, scritti o azioni, alle finalità
statutarie o quando lede l’immagine, il prestigio e la funzionalità dell’’Associazione,
dell’Assemblea, del Consiglio direttivo, del Presidente, dei soci iscritti.
L’esclusione del socio è
deliberata dall’Assemblea dei soci in seduta straordinaria su proposta del
Consiglio direttivo e, in ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono
essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi,
consentendo facoltà di replica scritta la quale dovrà essere portata a
conoscenza dell’Assemblea.
Contro il provvedimento di
esclusione (che trova definizione in un atto del Consiglio direttivo)
l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in maniera
definitiva l’Assemblea dei soci alla sua prima convocazione ordinaria.
Il socio dimissionario o moroso può
chiedere per iscritto di essere riammesso al Consiglio direttivo, che ne cura
la successiva comunicazione all’Assemblea dei soci.
Art. 5
(Organi centrali dell'associazione)
Gli organi statutari dell'Associazione sono:
- L’Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
Art. 6
(L'assemblea)
L'Assemblea è costituita dai soli
soci aventi diritto di voto e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno
e in via straordinaria su decisione del Consiglio direttivo. Essa è convocata
dal Presidente e portata a conoscenza di tutti i soci mediante comunicazione
scritta affissa nei locali della Sede ed a mezzo del sito ufficiale
dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale almeno 10 (dieci) giorni
prima.
L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente,
anche mediante delega, almeno la metà dei soci aventi diritto di voto; in
seconda convocazione dopo 60 (sessanta) minuti, qualunque sia il numero dei
soci presenti.
Ogni socio può portare fino a un
massimo di nr.3 (tre) deleghe di soci aventi diritto al voto, purché risultino in
regola con l'iscrizione.
Presiede l'assemblea il
Presidente o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente e, in assenza anche di
questi, una persona designata dall'Assemblea facente parte del Consiglio direttivo.
Le votazioni sono sempre palesi,
salvo per le questioni personali per le quali è ammesso il voto segreto, e in
caso di scrutinio il Presidente nomina da 2 (due) a 4 (quattro) scrutatori a
seconda delle necessità. Le elezioni dei componenti del Consiglio direttivo
avvengono per scrutinio segreto.
Il Presidente nomina, prima di
ciascuna Assemblea ordinaria, un Segretario fra i componenti dell’Assemblea
stessa.
L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, delibera validamente sia in prima che in seconda convocazione
con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.
Le funzioni di Segretario dell'Assemblea
straordinaria devono essere demandate ad un componente del Consiglio direttivo
scelto dal Presidente. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 7
(Compiti e finalità dell'Assemblea)
L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera quanto segue:
- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del bilancio e della quota sociale annuale;
- ogni altro argomento previsto dall'ordine del giorno e non riservato alla competenza
esclusiva
dell'Assemblea straordinaria;
- l’eventuale modifica dell’indirizzo della sede sociale e del logo
previsti nell’art.1 del presente Statuto;
L'Assemblea, in sede straordinaria, delibera quanto segue:
- le modifiche allo Statuto (fatta eccezione per l’art.1 come da precedente
capoverso);
- l’esclusione dei soci èer demerito;
- lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
Art. 8
(Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo è
costituito da almeno 3 (tre) soci aventi diritto di voto e fino ad un massimo
di 7 (sette) secondo quanto proposto all’Assemblea, prima di ogni elezione, dal
Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi
componenti: il Presidente e il Vice Presidente. I restanti componenti assumono
la carica di Consiglieri.
I componenti del Consiglio direttivo
rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo
cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il
restante periodo, dai soci che durante lo scrutinio precedente hanno riportato
il maggior numero dei voti dopo gli eletti. Se questi mancano, il Consiglio direttivo
indice nuove elezioni fra i soci e gli eletti rimangono in carica sino alla naturale
scadenza del mandato in corso.
I componenti del Consiglio
direttivo possono farsi rappresentare per delega. Ogni componente del Consiglio
direttivo può avere a suo carico una sola delega.
Art. 9
(Compiti del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo svolge i
seguenti compiti:
- sovrintende all'andamento
dell'Associazione;
- attiva le iniziative necessarie
al perseguimento delle finalità sociali e ne traccia le linee guida;
- assume formali posizioni in merito ad eventi di rilievo che riguardano
la sicurezza stradale e che
abbiano notevole riflesso sulla pubblica
opinione;
- convoca l’Assemblea e vi
sottopone ogni decisione;
- gestisce il patrimonio
dell’Associazione e successivamente ne presenta la rendicontazione all’Assemblea per l’approvazione;
Il Consiglio direttivo si
riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno. Per ogni
seduta viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e
la seduta è valida solo se vi partecipano almeno 2/3 (due terzi) degli aventi
diritto.
La maggioranza dei voti in seno
al Consiglio direttivo si esprime con le medesime modalità previste per
l’Assemblea (art.7).
Art.10
(Il Presidente)
Il Presidente ha la
rappresentanza e la firma dell'Associazione. Di concerto con il Vice Presidente
adotta tutte le iniziative finalizzate all'attività ordinaria dell'Associazione;
vigila sull'attività dell'associazione; promuove tutte le iniziative utili per
il perseguimento degli obiettivi sociali e concede o autorizza (a fronte della
esibizione della documentazione) i rimborsi spese agli aventi diritto,
effettuando le operazioni contabili necessarie per il sostentamento della vita fiscale
e amministrativa dell’Associazione.
Il Presidente, inoltre, gestisce
e compila il Libro soci e, anche per delega, i registri relativi alle
assemblee, ai consigli direttivi ed ai bilanci.
In caso di impedimento o di
assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente che ricopre le medesime
funzioni e vanta in sua assenza gli stessi diritti e doveri.
Art. 11
(Rimborso spese)
Le prestazioni fornite dai soci a
qualsiasi titolo, anche se ricoprono cariche statutarie, non sono retribuite in
alcun modo.
Il Presidente provvede a rimborsare
le spese sostenute dai componenti degli organi statutari o anche dai singoli soci,
che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione ed esclusivamente per
attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione o per l’acquisto
di beni e/o servizi utilizzate o da utilizzare nel corso delle iniziative
associative.
Di ogni spesa è d’obbligo
presentare e depositare relativa documentazione fiscale.
Art. 12
(Patrimonio e mezzi finanziari)
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito da beni, titoli e valori di proprietà qualora, nel corso delle
attività, questi si abbiano a formare.
Le entrate dell'Associazione sono
costituite da: quote associative; contributi di pubbliche amministrazioni, enti
locali, istituti di credito e da enti sia pubblici che privati in genere; versamenti
volontari degli associati e/o da persone e soggetti esterni; sovvenzioni,
donazioni o lasciti di terzi o di associati.
Art. 13
(Bilanci)
L'esercizio finanziario dell'Associazione
ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno)
dicembre dello stesso anno.
Entro il 30 (trenta) aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il
bilancio consuntivo dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi
previsti dall'art.7.
Art. 14
(Modifiche allo Statuto)
Le modifiche al presente Statuto
devono essere sottoposte al parere preventivo del Consiglio direttivo mediante
sottoscrizione di almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con l’iscrizione,
ovvero, proposte in seno al Consiglio direttivo da almeno 2/3 (due terzi) dei
suoi componenti.
Successivamente, se ottenuta la
maggioranza in seno al Consiglio direttivo, le proposte di modifica devono
essere approvate dall’Assemblea in seduta straordinaria con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei
soci presenti ed aventi diritto al voto.
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
Art. 15
(Soci fondatori)
I soci fondatori, che non vi
rinunciano, fanno parte di diritto del Consiglio direttivo per il primo mandato
triennale, stabilendo con apposita sottoscrizione nell’Atto costitutivo la
carica di Presidente e di Vice Presidente.
Art. 16
(Scioglimento dell’Associazione e devoluzione patrimonio)
Lo scioglimento dell’Associazione
avviene per dichiarata impossibilità di perseguire i fini statutari o per il raggiungimento
dello scopo sociale e deve essere decretata dall’unanimità dei componenti del
Consiglio direttivo in prima seduta e da 2/3 (due terzi) dello stesso Consiglio
direttivo in seconda seduta, trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla seduta precedente.
Analogamente, la decisione dovrà
essere sottoposta all’Assemblea straordinaria che dovrà decidere con la sola
maggioranza prevista dall’art.7 dello Statuto.
Eventuali beni mobili o immobili
di proprietà dell’Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale saranno devoluti
ad enti o associazioni che si occupano del recupero fisico e/o psicologico
delle persone vittime della strada, ivi comprese strutture di carattere
medico-sanitario, ovvero, utilizzati per l’acquisto di strumentazioni per la
cura medico-sanitaria delle persone rimaste lese in incidenti stradali e donate
a strutture pubbliche o private di particolare rilievo sociale.
Art. 17
(Norma finale)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento
alle norme del Codice Civile e alle leggi riguardanti la materia ed in particolare
alla legge nr.266/91.
La presente modifica allo Statuto è stata
effettuata in conformità con quanto previsto, a seguito convocazione
dell’Assemblea dei soci in seduta straordinaria. A convalida della presente
sottoscrivono l’atto statutario i seguenti componenti del Consiglio direttivo:
Sergio Alboni
Matteo Iori
Mirco Baraldi
Ermanno Mazzoni (Vice Presidente)
Pierpaolo Comastri Roberto
Rocchi (Presidente)
Lazzaro Fontana
Allegato nr.1 allo Statuto dell’Associazione
“Osservatorio Provinciale
Sicurezza Stradale”
ALLEGATO 1
Il logo dell’Osservatorio Provinciale
Sicurezza Stradale è quello di seguito rappresentato: